BOZZA DI STATUTO (24 giugno2002)
1. È costituita l'associazione denominata Associazione Liceo Classico Romagnosi, con sede in Parma.
2. L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
1. L'associazione si prefigge di promuovere lo sviluppo e l’elevazione qualitativa della scuola e, in particolare, della scuola classica, di favorire l’incremento qualitativo del Liceo Ginnasio Statale Gian Domenico Romagnosi di Parma, anche attraverso il reperimento di fondi e di professionalità, di promuovere gli scambi e il confronto fra scuola e società, di favorire, nell’interesse della scuola e degli studenti, i legami fra il Liceo Romagnosi la scuola e gli ex- allievi, di promuovere attività culturali, ricreative, di dibattito e di incontro.
2. Nel perseguimento dei propri scopi l’associazione si propone di operare in collaborazione con la dirigenza scolastica del Liceo Ginnasio Romagnosi, nel rispetto delle prerogative istituzionali degli organi collegiali, della professionalità del corpo docente, ed in armonia con le aspettative degli studenti.
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1.1. Quote associative e contributi degli associati;
1.2. contributi di terzi a qualunque titolo, donazioni e lasciti testamentari;
1.3. entrate patrimoniali,
1.4. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da attività commerciali e produttive marginali e iniziative promozionali.
1.5. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
2. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. AI termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
1. L'associazione è aperta agli ex-allievi del Liceo Ginnasio Romagnosi, per tali intendendosi coloro che si sono diplomati presso il liceo G.D. Romagnosi e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
2. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al Collegio dei Probiviri.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.
4. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dai Probiviri per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e per indegnità.
7. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, garantendo facoltà di difesa.
8. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
9. In caso di morosità nel pagamento della quota annuale, il socio deve essere invitato per iscritto a provvedere al pagamento entro un termine prefissato, decorso inutilmente il quale, decade dall’iscrizione senza altre formalità.
10. Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi dei soci deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
1. Tutti i soci sono tenuti:
1.1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
1.2. a mantenere sempre un comportamento corretto ne, confronti dell'associazione;
1.3. ad offrire un contributo di impegno personale alla vita associativa;
1.4. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. Tutti i soci hanno diritto
2.1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2.2. a partecipare all'Assemblea cori diritto di voto;
2.3. ad accedere alle cariche associative.
1. Sono organi dell'associazione:
1.1. l'Assemblea dei soci;
1.2. il Consiglio Direttivo;
1.3. il Presidente;
1.4. il Vicepresidente;
1.5. il Segretario;
1.6. Il Tesoriere;
1.7. il Collegio dei Revisori,
1.8. il Collegio dei Probiviri.
1. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci.
3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
4. Nessun socio può ricevere più di due deleghe.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente.
6. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
7. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
7.1. - approva il bilancio consuntivo e preventivo;
7.2. - elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
7.3. - delibera eventuali Regolamenti interni e loro variazioni;
7.4. - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
9. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
10. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o trasmettere ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione. Un unico avviso può essere utilizzato per comunicare sia la prima che la seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve essere affisso all'albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termini di preavviso. saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
13. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, la straordinaria quando siano presenti o rappresentati almeno 1/5 dei soci arrotondati per difetto.
14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e rappresentati, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti e rappresentati.
15. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione del testo di delibera all'albo della sede, mentre il relativo verbale deve essere inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Segretario.
1. Il consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variante da 10 ai 25 membri, eletti dall'assemblea dei soci fra i soci maggiorenni.
2. I consiglieri vengono eletti fra coloro la cui candidatura sia stata proposta dagli stessi interessati o da altri soci, con voto limitato ad 1/3 degli eleggendi.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; esauriti questi ultimi il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
4. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
5.1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
5.2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
5.3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5.4. determinare della quota associativa annuale;
5.5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
7. Il Consiglio Direttivo può altresì costituire nel proprio seno un Esecutivo formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da altri due membri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza d'entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni 6 mesi, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri o almeno il 5% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi o trasmettersi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
5. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.
1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’associazione in ottemperanza alle decisioni del Consiglio Direttivo, provvede ai compiti di segreteria, alle convocazioni e alle comunicazioni, alla verbalizzazione delle sedute, cura e aggiorna il registro dei verbali e quello dei soci.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad altro consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.
1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Circolo. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento del Circolo.
2. Cura e raccoglie la documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.
2. I membri del Collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l’elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi.
3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procede all’elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.
4. Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due suoi membri.
5. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell’associazione, ovvero di fatti che ne determinino l’indegnità.
6. Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.
7. Nei confronti dell’incolpato, ritenuto responsabile dell’infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto di tutte le circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dall’attività sociale e dall’esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell’esclusione dall’associazione.
8. Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell’attività degli organi sociali.
9. Il Collegio è altresì competente a decidere sugli eventuali conflitti di competenza tra gli organi dell’associazione, e può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti.
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
1. In caso dì scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio al Liceo Classico G.D. Romagnosi o ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Al momento della costituzione dell’associazione verrà eletto un consiglio direttivo provvisorio destinato a restare in carica fino al 31 dicembre 2002.
Entro tale ultima data si terrà la prima assemblea ordinaria dell’associazione, che provvederà all’elezione degli organi statutari di sua competenza.
a) Il Comitato direttivo composto da .........................................................
b) Presidente dell'associazione il sig . ............................................................
c) Vice Presidente il sig……………………………………………
d) Tesoriere il sig . .................................................................................
e) Segretario il sig………………………………………………………………..
i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica.