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REGOLAMENTO D’ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO ROMAGNOSI
ispirato allo "Statuto delle studentesse e degli studenti"
(D.P.R. n. 249/1998, n. 249 e n. 235/2007)
e redatto previa consultazione della componente studentesca
NUOVO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
È possibile scaricare il
Regolamento di Istituto
2008 (formato .doc, 19Kb).
Diritti degli studenti.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e autonoma alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività curricolari integrative e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
f) sevizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di istituto.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di associazione, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo dei locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. La scuola favorisce inoltre la continuità del legame con gi ex studenti e con le loro associazioni.
Doveri degli studenti
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi che si svolgono in orario mattutino dalle ore 8 alle ore 13, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d’istituto.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’istituto, dei docenti,del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere una condotta corretta e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica, evitando azioni e comportamenti che turbino l’andamento delle lezioni.
Dall’elenco dei doveri generali enunciati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" si evince la sussistenza del dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (apparecchiature audio, video o fotografiche), durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non previa autorizzazione del docente o della Presidenza.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a rifondere eventuali danni arrecati al patrimonio della scuola. Al termine delle lezioni l’insegnante solleciterà gli studenti a lasciare in ordine l’aula.
Agli studenti è vietato l’uso dell’ascensore. Chiunque avesse problemi, anche temporanei, che impediscano l’uso delle scale, è tenuto a presentare un certificato medico e gli verrà rilasciato un apposito permesso.
E’ assolutamente vietato fumare nei locali dell’istituto; i casi di indisciplina verranno segnalati al personale addetto al controllo per le sanzioni di legge.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto. Si richiamano pertanto le norme qui di seguito riportate.
a) Propaganda e diffusione di scritti all’interno dell’istituto.
Previa autorizzazione della Presidenza, potranno venire affissi cartelli di invito a riunioni, sia che queste si svolgano all’interno che all’esterno dell’istituto stesso, da parte di qualsiasi movimento o associazione, esclusi i partiti politici e le organizzazioni ad essi ufficialmente collegate.
Una
bacheca sarà destinata alla propaganda ed al dibattito delle liste che hanno
presentato candidati per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’istituto.
I relativi documenti, debitamente firmati , saranno affissi in orario scolastico
e ne sarà consegnata una copia alla Presidenza. Il Dirigente scolastico ha
facoltà di far rimuovere lo scritto qualora ne ravvisi i motivi e deve riferire
in Consiglio d’istituto. Tutti gli scritti di qualsiasi altra natura dovranno
comunque essere sottoposti all’approvazione della Presidenza prima di essere
fatti circolare all’interno dell’istituto. Dovranno essere evitati attacchi alle
persone. E’ assolutamente vietata la diffusione di scritti pubblicitari di ogni
genere.
b) Comitato studentesco e assemblee degli studenti.
Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti degli studenti di tutte le classi, dai rappresentanti in Consiglio d’istituto e dai rappresentanti nella Consulta provinciale viene convocato dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti d’istituto; discute sulle proposte dell’ordine del giorno per l’Assemblea degli studenti; ne propone la data, in caso di urgenza almeno di tre giorni successiva alla riunione del Comitato stesso. I rappresentanti propongono poi nelle loro classi gli argomenti emersi nel Comitato e rilevano l’orientamento degli altri studenti; sulla base di questo, una successiva riunione del Comitato formula la richiesta dell’Assemblea d’istituto con indicazione degli argomenti, tra i quali non potranno comparire punti in contrasto con le leggi vigenti. Potranno essere trattati soltanto gli argomenti all’ordine del giorno. L’eventuale accesso do esperti esterni dovrà essere approvato dal Consiglio d’istituto.
La convocazione dell’Assemblea d’istituto avviene nei modo e nei tempi previsti dagli art. 43 e 44 della legge 31 maggio 1974, n.416. Nel caso risultasse impossibile svolgere l’assemblea all’interno della scuola, si ricorrerà ad un luogo esterno con caratteristiche adatte. Durante l’Assemblea nessun alunno può lasciare l’istituto, In caso di scioglimento o di conclusione anticipata, le lezioni riprendono e i docenti sono tenuti ad essere presenti. Gli studenti assicurano un servizio di vigilanza organizzato dal Comitato studentesco.
Nel corso delle assemblee di classe è opportuno che il docente rimanga reperibile nelle vicinanze.
c) Vigilanza sugli alunni.
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza a scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:
gli alunni possono entrare a scuola nella mezz’ora che precede l’inizio delle lezioni, potendo accedere alle aule cinque minuti prima del suono della campanella; i docenti dovranno trovarsi in aula all’ingresso degli alunni;
salvo gravi e documentati motivi, gli alunni in ritardo non possono essere ammessi in classe oltre l’inizio della seconda ora. Di norma all’entrata, comunque il giorno successivo, devono presentare una giustificazione scritta dei genitori o, se maggiorenni, personale;
fermo restando il principio per cui si è tenuti a restare a scuola per l’intero orario delle lezioni, l’alunno può anticipare l’uscita, se ritirato personalmente da un genitore, solo di un’ora (salvo gravi e documentati motivi che giustifichino un ulteriore anticipo), previa autorizzazione del docente interessato all’assenza (cioè quello dell’ora successiva). Ciò vale anche per le attività POF, opzionali ma obbligatorie. In questo caso i permessi di uscita saranno controfirmati dal docente del corso, se interno alla scuola, dal docente responsabile del POF o da un suo delegato, se il docente del corso è un esperto esterno;
qualora una o più classi debbano lasciare la scuola prima della fine lezioni, il dirigente scolastico ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile preventivamente;
la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite d’istruzione, assemblee studentesche);
in caso di assenza è necessario presentare, al momento del rientro in classe, la giustificazione di un genitore sul libretto appositamente consegnato;
per assenze causate da malattia che superano i sette giorni è necessario presentare il certificato medico;
dopo assenze dovute a sciopero o manifestazione studentesca è indispensabile che il genitore presenti una dichiarazione di consapevolezza dell’assenza del figlio. Spetta comunque al D. S. valutare singolarmente ogni episodio, per tutelare l’ordinato svolgimento delle attività;
gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze e le uscite o entrate al di fuori dell’orario regolare; a norma di legge la giustificazione deve essere sempre presentata;
durante l’intervallo delle lezioni, della durata di dieci minuti, il personale docente di turno sorveglia il comportamento degli alunni; al termine dell’intervallo gli studenti devono rientrare tempestivamente nelle aule; i casi di indisciplina vengono segnalati in Presidenza;
col termine delle lezioni si conclude il servizio scolastico; l’uscita dall’edificio deve avvenire ordinatamente, evitando assembramenti sulle scale esterne. "L’istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate."(Cassazione civile sez. I, estratto dalla sentenza n. 3074 del 30/3/1999)
gli alunni potranno accedere ai locali dell’istituto nelle ore del pomeriggio per attività integrative, dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Presidenza ed assicurando la presenza di una persona responsabile preventivamente indicata.
Sanzioni, organi competenti ad irrogarle, ricorsi
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni hanno natura temporanea, sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
RICORSI E IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Patto educativo di corresponsabilità.
Il nuovo Statuto introduce con l’articolo 5 bis il patto educativo di corresponsabilità tra scuola, genitori ed alunni. L’articolo prevede che al momento dell’iscrizione alla singola istituzione i genitori e gli alunni sottoscrivano un Patto educativo di corresponsabilità il cui fine è la condivisione delle linee educative fondamentali e dei diritti e doveri dei diversi soggetti. Il nostro liceo propone alle famiglie un percorso di confronto,aperto a tutti coloro che fossero interessati, al fine di elaborare insieme tale patto. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro costituito da docenti e genitori che rifletta sulle priorità educative ed elabori linee condivise da inserire nel patto educativo di corresponsabilità. A partire dal prossimo anno scolastico il patto educativo verrà sottoscritto all’atto dell’iscrizione ed illustrato nelle prime due settimane di scuola, come previsto dalla normativa.